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Adempimenti ai sensi della L. 124/2017, articolo 1, commi 125-129

Erfüllung nach dem Gesetz 124/2017, Artikel 1, Absätze 125-129
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Anno 2018 Jahr

Contributi pubblici ottenuti - Erhaltene öffentliche Beiträge

Provincia Autonoma di Bolzano/Autonome Provinz Bozen
11.000  Euro 
svolgimento attività culturali - contributo ordinario per l'anno 2018
kulturelle Tätigkeit - ordentlicher Beitrag für das Jahr 2018

Link
alla Provincia Autonoma di Bolzano: Amministrazione Trasparente - Pubblicazione dell'elenco dei soggetti beneficiari
Link zur Autonomen Provinz Bozen: Transparente Verwaltung: Veröffentlichung des Verzeichnisses der Empfänger

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Comune di Bolzano - Gemeinde Bozen

1.000 Euro
per il concerto del 24.7.2018 a Castel Mareccio nell'ambito della "Bolzano Estate" 
für das Konzert vom 24.7.2018 auf Schloss Maretsch im Rahmen des "Bozner Sommer"

1.000 Euro
per i concerti di Natale - für die Weihnachtskonzerte
(1.12.2018 presso il Museion Passage con l'orchestra "Mutinae Plectri" di Modena - in der Museion-Passage mit dem Orchester "Mutinae Plectri" Modena - 13.12.2018 concerto di beneficienza a favore dell'Associazione ONLUS "Aiuti per l'Africa" presso la Chiesa della Visitazione in viale Europa a Bolzano - Benefizkonzert zugunsten des ONLUS-Vereins "Hilfe für Afrika" in der Maria-Heimsuchungskircher in der Europaallee in Bozen)

Link al Comune di Bolzano: 
Contributi erogati nell'anno 2018 - Cultura 2018
Link zur Gemeinde Bozen: Gewährte Beiträge im Jahr 2018 - Kultur 2018

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Riferimento normativo Legge 124/2017 (nur auf Italienisch)

125. A decorrere dall'anno 2018, i soggetti di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, i soggetti di cui all'articolo 137 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonche' le associazioni, le Onlus e le fondazioni che intrattengono rapporti economici con le pubbliche amministrazioni e con i soggetti di cui all'articolo 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nonche' con societa' controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da pubbliche amministrazioni, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, e con societa' in partecipazione pubblica, ivi comprese quelle che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le societa' da loro partecipate, pubblicano entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente. Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti di cui al primo periodo sono tenute a pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato. L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti entro tre mesi dalla data di cui al periodo precedente. Qualora i soggetti eroganti appartengano alle amministrazioni centrali dello Stato ed abbiano adempiuto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli degli stati di previsione delle amministrazioni originariamente competenti per materia. Nel caso in cui i soggetti eroganti non abbiano adempiuto ai prescritti obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le somme di cui al terzo periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per la lotta alla poverta' e all'esclusione sociale, di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 

126. A decorrere dall'anno 2018, gli obblighi di  pubblicazione  di cui all'articolo 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,  si applicano anche agli enti e alle societa' controllati di diritto o di fatto, direttamente o  indirettamente,  dalle  amministrazioni  dello Stato, mediante pubblicazione nei propri documenti contabili annuali, nella nota integrativa del bilancio. L'inosservanza di  tale  obbligo comporta una sanzione pari alle somme erogate. 

127. Al fine di evitare l'accumulo di informazioni  non  rilevanti, l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 125 e 126 non sussiste ove l'importo  delle  sovvenzioni,  dei   contributi,   degli   incarichi retribuiti e comunque dei  vantaggi  economici  di  qualunque  genere ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a  10.000  euro  nel periodo considerato. 

128. All'articolo 26, comma 2, del  decreto  legislativo  14  marzo 2013, n. 33, e' aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo:  «Ove  i soggetti beneficiari siano controllati di diritto o  di  fatto  dalla stessa persona fisica o  giuridica  ovvero  dagli  stessi  gruppi  di persone fisiche o giuridiche,  vengono  altresi'  pubblicati  i  dati consolidati di gruppo». 

129. All'attuazione delle disposizioni previste dai commi da 125  a 128 le amministrazioni, gli enti e le societa'  di  cui  ai  predetti commi provvedono  nell'ambito  delle  risorse  umane,  finanziarie  e strumentali previste a legislazione vigente e, comunque, senza  nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 


 

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